La direttiva RoHS (2011/65/EU)
Restrizione d’utilizzo di sostanze pericolose
Cosa dice la direttiva
Dal 1 luglio 2006, data di entrata in vigore della prima versione della normativa, non è possibile immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti ad alcune categorie di prodotto e contenenti sostanze come piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma bromurati PBB e PBDE.
Il 3 gennaio 2013 è entrata formalmente in vigore la nuova direttiva RoHS la quale, pur senza prevedere la proibizione di ulteriori sostanze chimiche rispetto a quelle già fissate dalla normativa 2002/95/CE ha introdotto nuove importanti disposizioni per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:
– le apparecchiature formalmente in campo di applicazione della nuova direttiva RoHS (le categorie di prodotto disciplinate sono elencate nell’Allegato I della normativa) dovranno riportare il marchio CE di conformità in accordo ai principi generali stabiliti dall’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008;
– l’originario campo di applicazione della direttiva 2002/95/CE è stato ampliato e, secondo una tempistica sinteticamente illustrata qui sotto, nuove categorie di prodotti elettrici ed elettronici dovranno rispettare le prescrizioni della normativa RoHS:
– 22/07/2014 per gli strumenti di monitoraggio e controllo;
– 22/07/2016 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;
– 22/07/2017 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
– 22/07/2019 per tutti i prodotti appartenenti alla nuova categoria 11 (introdotta dalla revisione 2011 e comprendente tutte le AEE non esplicitamente escluse).
Il testo della direttiva (2011/65/EU)
Il decreto italiano di recepimento (D. lgs 27/2014)
La direttiva 2011/65/UE è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.lgs 27/2014
In data 4 giugno 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea la direttiva delegata 2015/863/UE che modifica l’Allegato II della direttiva 2011/65/UE riguardante l’elenco delle sostanze soggette a restrizione. La direttiva inserisce nell’Allegato II ulteriori 4 sostanze appartenenti alla categoria degli ftalati (sostanze chimiche utilizzate nella produzione delle materie plastiche con funzione di plastificante): Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), Benzilbutilftalato (BBP), Dibutilftalato (DBP) e Diisobutilftalato (DIBP).
La direttiva entrerà in vigore a partire dal 24 giugno 2015 e gli stati membri dovranno recepirne le disposizioni entro il 31 dicembre 2016. Le nuove restrizioni saranno invece applicabili a decorrere dal 22 luglio 2019. È tuttavia previsto un periodo transitorio per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, per i quali le restrizioni si applicheranno solamente a partire dal 22 luglio 2021.